Ucraina: il Governo ha ampliato le opportunità di assicurazione degli investimenti

27 Maggio 2024
ampliato

Il Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina ha approvato l’elenco dei rischi militari e politici, nonché le condizioni e la procedura per la loro assicurazione e riassicurazione, che saranno effettuate dell’Agenzia per il credito all’esportazione (ECA). La decisione in questione è stata adottata nella riunione del governo del 9 aprile 2024.

I seguenti rischi assicurativi, diffusi nella pratica internazionale e che possono sorgere sul territorio dell’Ucraina, sono stati classificati come rischi militari:

 

  • conflitto militare, inclusa guerra o conflitto armato, aggressione armata, ostilità, rivolte di massa;
  • cambiamento violento o rovesciamento dell’ordine costituzionale o presa del potere statale;
  • atti di terrorismo e/o sabotaggio;
  • occupazione, annessione.

Sono classificati come rischi politici i seguenti rischi assicurativi:

  • alienazione forzata di proprietà/rimozione di proprietà di un’entità commerciale effettuata dalle autorità statali dell’Ucraina (privazione della proprietà della proprietà);
  • revoca non motivata (illegale) della licenza da parte dell’autorità di regolamentazione del mercato o cessazione forzata (sospensione) dell’attività dell’entità commerciale da parte delle autorità statali, stabilita da una decisione del tribunale entrata in vigore, ad eccezione dei casi in cui tale cessazione dell’attività è causata dal mancato rispetto da parte dell’entità commerciale dei requisiti di legge;
  • inadempimento o rifiuto da parte dello Stato di adempiere agli obblighi definiti dalla legislazione, dai documenti strategici o di programma approvati secondo la procedura stabilita dalla legge e/o da un accordo di investimento, a condizione che l’entità economica abbia il diritto di esigere l’adempimento di tali obblighi;
  • l’introduzione da parte dello Stato di un divieto (embargo sui pagamenti, moratoria) di effettuare transazioni;
  • l'impossibilità di conversione o di trasferimento di valuta all’estero da parte di un soggetto economico, salvo i casi previsti dalla legge.

Fonte: Portale del Governo dell'Ucraina

 

 

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